Art. 3.

      1. Nel rispetto delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative.